Art. 1.
(Finalità).

      1. La Repubblica promuove la convivenza delle persone con gli animali nel rispetto delle caratteristiche naturali, biologiche, fisiche, etologiche, fisiologiche di cui questi ultimi sono portatori, al fine di realizzare sul territorio un rapporto equilibrato tra gli stessi, l'uomo e l'ambiente.
      2. Nel condannare gli atti di crudeltà contro gli animali e il loro abbandono, in conformità a quanto previsto dal codice penale, la presente legge individua nella tutela degli animali uno strumento finalizzato al rispetto e alla tolleranza verso tutti gli esseri viventi e in particolare verso le specie più deboli.